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Sez. 2, Sentenza n. 19198 del 24/09/2004 (Rv. 577336 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Accertamento del giudice - Requisiti - Espresso riferimento - Necessità - Esclusione - Valutazione desumibile dalla motivazione - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577336-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

In tema di risoluzione del contratto, qualora il giudice non abbia fatto esplicito riferimento all'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 cod. civ., tale onere deve ritenersi comunque osservato quando sia stato accertato un inadempimento alle obbligazioni primarie ed essenziali di una delle parti ed in ogni caso se dal complesso della motivazione emerga che il giudice abbia considerato la rilevante incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)