Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006 (Rv. 586940 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimento delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto - Gravità dell'inadempimento - Configurabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando dal complesso della motivazione emerga che il giudice lo ha considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettando il ricorso, rilevando la correttezza e la congruità della motivazione adottata nella sentenza impugnata con riguardo alla legittimità del recesso esercitato, nell'ambito di un contratto atipico di concessione di vendita, dalla società concedente nei confronti del concessionario, con conseguente risoluzione del rapporto, sulla scorta della ritenuta gravità dell'inadempimento del suddetto concessionario, la cui specifica attività, che avrebbe dovuto mirare a favorire l'incremento delle vendite, non era risultata adeguata alla concreta possibilità di assorbimento della zona di interesse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)