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Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 06/07/1976 (Rv. 381303 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - RIFERIMENTO A SINGOLI PERIODI - PATTUIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - MANCANZA - ESAURIMENTO DEL MANDATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381303-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - RIFERIMENTO A SINGOLI PERIODI - PATTUIZIONE DELLE PARTI - NECESSITA - MANCANZA - ESAURIMENTO DEL MANDATO - RILEVANZA.*

Il collegamento del termine del rendiconto ai singoli periodi in cui puo frazionarsi l'opera del mandatario e, quindi, il riscontro di tanti termini di prescrizione quanti sono i cicli delle prestazioni svolte a favore del mandante, puo essere affermato solo se risulti da una espressa o tacita pattuizione delle parti: ove tale pattuizione manchi, la regola generale e che il rendiconto e riferito a tutto l'operato previsto nel contratto, come risulta dalla legge, che considera unico il mandato anche laddove siano previste piu prestazioni frazionate (art 1719 cod civ) o piu affari, omogenei o diversi (art 1721 cod civ) e fissa l'Obbligo del rendiconto al termine dell'esaurimento del contratto (art 1713 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)