Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 09/04/1984 (Rv. 434309 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - RECLAMO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA BANCA - TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - RECLAMO DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA BANCA - TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di Atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. (V 2505/76, mass n 381303; (V 1392/69, mass n 340136; (V 689/63, mass n 260928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)