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Sez. L, Sentenza n. 18288 del 05/08/2010 (Rv. 614484 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli dedotti con l'atto di opposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614484-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto le opposizioni avverso le ordinanze ovvero ingiunzione emesse dall'Ispettorato del lavoro non già in forza dell'unico motivo dedotto dal datore di lavoro a fondamento delle stesse il recepimento di accordi di riallineamento ex art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - bensì sul rilievo d'ufficio che le ascritte violazioni relative alla divergenza tra orario lavorativo effettivo e quello "part-time" dichiarato, alla indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro di una dipendente, e alla inesattezza nelle registrazioni sui libretti di lavoro dei tre dipendenti - non erano assistite da prove sufficienti quanto alla responsabilità datoriale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)