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Sez. 2, Sentenza n. 13751 del 14/06/2006 (Rv. 589826 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Articolo 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità di ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'opposizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589826-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Nella fattispecie il tribunale aveva accolto la opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in quanto priva della indicazione del luogo dove sarebbe stato commesso l'illecito contestato; sulla base del citato principio la S.C. ha accolto il motivo di ricorso del Ministero, secondo cui era stata annullata la ordinanza ingiunzione per un vizio non denunciato dall'opponente bensì rilevato d'ufficio, e pertanto cassato la sentenza del tribunale rinviando la causa allo stesso giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)