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Sez. L, Sentenza n. 1755 del 06/03/1990 (Rv. 465682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - SUBINGRESSO DI UN SECONDO APPALTATORE A SEGUITO DI UNA GARA INDETTA DA UN IMPRENDITORE PRIVATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - SUBINGRESSO DI UN SECONDO APPALTATORE A SEGUITO DI UNA GARA INDETTA DA UN IMPRENDITORE PRIVATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Ove, a seguito di una gara d'appalto indetta da un imprenditore privato per la gestione del servizio di mensa aziendale mediante attrezzature concesse in comodato dallo stesso, si verifichi il subentro di un diverso appaltatore del servizio, non vi è trasferimento d'azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ. con la conseguenza che non sussiste continuità nel rapporto di lavoro del dipendente, ancorché, licenziato dal precedente appaltatore, sia stato riassunto da quello subentrato. (V 4845/89, mass n 459665; (V 909/89, mass n 461904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)