Sez. L, Sentenza n. 909 del 15/02/1989 (Rv. 461904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PER I CREDITI DEL LAVORATORE AL TEMPO DEL TRASFERIMENTO - PRESUPPOSTO DELLA CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ PER LA SOLIDARIETÀ CON L'ALIENANTE EX ART. 2112 COD. CIV. - PREVIA DISDETTA DELL'ALIENANTE MEDESIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - PER I CREDITI DEL LAVORATORE AL TEMPO DEL TRASFERIMENTO - PRESUPPOSTO DELLA CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ PER LA SOLIDARIETÀ CON L'ALIENANTE EX ART. 2112 COD. CIV. - PREVIA DISDETTA DELL'ALIENANTE MEDESIMO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In caso di trasferimento di azienda, il presupposto della conoscenza o della conoscibilità (in forza delle risultanze dei libri aziendali o del libretto di lavoro), previsto dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ. per la sussistenza della responsabilità solidale dell'acquirente in relazione ai crediti (come quello alla qualifica superiore) che il lavoratore aveva, in dipendenza del lavoro prestato, al tempo del trasferimento, è necessario non solo nell'ipotesi in cui vi sia stata disdetta dell'alienante ma anche nell'ipotesi in cui tale disdetta sia mancata, tenuto conto della formulazione della norma - che alla menzione dei crediti suddetti fa seguire l'inciso "compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante" - ed atteso che nella seconda di dette ipotesi, nella quale il rapporto di lavoro continua con l'acquirente, i diritti che il primo comma dello stesso articolo conserva al lavoratore indipendentemente dalla loro conoscenza o conoscibilità sono solo quelli derivanti dall'anzianità raggiunta prima del trasferimento. (V 369/88, mass n 456929; (V 4422/84, mass n 436321; (V 5213/78, mass n 394971; (V 302/74, mass n 367954; (V 2920/68, mass n 427769; (V 363/64, mass n 300445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)