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Sez. L, Sentenza n. 2956 del 04/04/1997 (Rv. 503518 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione - Criteri - Calcolo dei tassi specifici aziendali e accertamento del diritto alla riduzione dei tassi previa domanda amministrativa - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503518-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Con riguardo alla determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 sollevata sia sotto il profilo dell'indeterminatezza di tale disciplina in ragione della mancata previsione dei criteri di calcolo e di applicazione dei tassi specifici aziendali, atteso che comunque sono indicati criteri limitativi della discrezionalità dell'I.N.A.I.L. tali da essere idonei alla determinazione della prestazione, sia sotto il profilo della necessità della previa domanda amministrativa per chiedere l'accertamento del diritto alla riduzione del tasso contributivo, atteso che il mero differimento della possibilità di proporre l'azione giudiziaria è giustificata da esigenze di ordine generale che comportano che il variare del tasso specifico non consegua automaticamente alla modificazione dell'andamento infortunistico aziendale, ma richieda una dichiarazione di parte (la notifica dell'I.N.A.I.L. ovvero la richiesta di riduzione del datore di lavoro) con differimento degli effetti al primo gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)