Sez. L, Sentenza n. 1755 del 02/03/1999 (Rv. 523768 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Provvedimento di aumento del tasso di premio - Competenza esclusiva del direttore di sede dell'INAIL - Forma scritta - Necessità - Sottoscrizione - Elemento essenziale - Mancanza - Acquiescenza del datore di lavoro pagante ed impugnante - Esclusione - Sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio successiva a quella del provvedimento privo di firma e oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di tariffe dei premi e di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il provvedimento di aumento del tasso del premio (in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale) è di competenza esclusiva del direttore di sede dell'I.N.A.I.L. ed essendone previste dall'art. 17 del D.M. 10 dicembre 1971 una adeguata motivazione e la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non può assumere forma diversa da quella scritta, della quale è elemento essenziale la sottoscrizione. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'atto ne sia privo non sono configurabili né l'acquiescenza del datore di lavoro che abbia pagato il maggior premio impugnando il provvedimento né la sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio effettuata successivamente a quella del provvedimento privo di firma oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima, tenuto conto che ai sensi del secondo comma del citato art. 17, l'aumento va effettuato dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione, restando altresì esclusa in siffatta ipotesi l'applicazione della regola del venir meno della nullità se e quando l'atto abbia raggiunto lo scopo, la quale opera limitatamente al campo del diritto processuale e non si estende a quello del diritto sostanziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 45, DM Lavoro e previdenza sociale 10/12/1971 art. 17, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)