Sez. 1, Sentenza n. 10742 del 07/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161693 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - CONCETTO DI MODICA QUANTITÀ - CRITERI DI CUI ALL'ART. 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - DEROGA - USO TERAPEUTICO - SUSSISTENZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - CONCETTO DI MODICA QUANTITÀ - CRITERI DI CUI ALL'ART. 80 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - DEROGA - USO TERAPEUTICO - SUSSISTENZA.*
Nella valutazione del concetto di modica quantità può consentirsi un diverso e più lato criterio da quello indicato nella norma e riferibile all'uso strettamente personale, con estensione anche alla personalità fisico-psichica dell'imputato, solo se si versi in tema di detenzione per uso terapeutico. Infatti, in tal caso ci si può riferire al contenuto dell'art. 43, terzo comma della legge 22 dicembre 1975 n. 685 e, di conseguenza, tener conto delle necessità di cura che variano da soggetto a soggetto e, quindi, introdurre parametri di carattere soggettivo.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 43, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 43 com. 3, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)