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Sez. 1, Sentenza n. 3929 del 28/11/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175523 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - INDIVIDUAZIONE - PARAMETRI UTILIZZABILI - RICHIAMO ALL'ART. 43 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 RELATIVO ALL'USO TERAPEUTICO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175523-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - INDIVIDUAZIONE - PARAMETRI UTILIZZABILI - RICHIAMO ALL'ART. 43 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685 RELATIVO ALL'USO TERAPEUTICO - ESCLUSIONE - RATIO.*

Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente, stante l'eguale terminologia adoperata negli artt. 72 ed 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 ed in assenza di una differenziazione legislativa, deve essere inteso in modo unitario ed identificato nell'accezione di quantitativo esiguo, modesto, sufficiente ad appagare le esigenze di un normale tossicodipendente per una durata massima di due o tre giorni. Non si può trarre argomento dall'art. 43 della stessa legge per dedurre una durata di otto giorni, o comunque maggiore di quella sopra indicata, non solo perché la citata norma non fa menzione di "modica quantità", ma anche perché essa è deputata a disciplinare l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope a fini terapeutici, che sono diametralmente opposti a quelli perseguiti dal tossicodipendente che alimenta il proprio vizio. (V mass n 161693; (Conf mass n 168384).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 43, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)