Sez. 5, Sentenza n. 16443 del 04/08/2005 (Rv. 583269 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Beni utilizzati promiscuamente per più attività (compravendita e locazione) - Art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA e con riferimento alla detraibilità dell'imposta nel caso di beni utilizzati promiscuamente per più attività, quali - nella specie - compravendita e locazione di immobili, poiché, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il costo degli immobili destinati a locazione è senz'altro ammortizzabile, afferendo a beni da considerarsi a tutti gli effetti strumentali all'esercizio dell'impresa, è esclusa l'operatività dell'art. 36, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale esclude la detraibilità per i soli beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente per più attività.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)