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Sez. 5, Sentenza n. 10758 del 10/05/2006 (Rv. 590593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Disciplina anteriore al d.P.R. n. 917 del 1986 - Affitto di ramo di azienda - Quote di ammortamento degli immobili e canoni di "leasing" su beni di tale ramo - Deduzione nella determinazione del reddito del locatore - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590593-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 67, comma nono, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le quote di ammortamento degli immobili ricadenti in un ramo di azienda dato in affitto e i canoni di "leasing" su beni aziendali di tale ramo sono deducibili nella determinazione del reddito del locatore, in accordo con i principi della strumentalità e della inerenza (artt. 68 e 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)