Sez. 5, Sentenza n. 20072 del 24/09/2014 (Rv. 632568 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'IVA - Rimborso - Concessionario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il concessionario non ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA di importo superiore ad euro 2582, 28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto, prima dell'esercizio del diritto di riscatto, non si verifica alcun effetto traslativo a suo favore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)