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Sez. 5, Sentenza n. 13315 del 29/05/2013 (Rv. 626731 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Beni ammortizzabili oggetto di compravendita con clausola di riserva di proprietà - Eccedenza detraibile dell'IVA - Sussistenza - Condizioni - Rilevanza del momento della consegna e non dell'effettivo passaggio di proprietà - Fondamento - Finalità antielusiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626731-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di reddito d'impresa, sussiste il diritto di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, d'importo superiore ad euro 2582, 28 (soglia prevista dall'art. 30, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, oggetto di compravendita con clausola di riserva di proprietà: infatti, in considerazione della preminenza dell'interesse erariale e dunque per evitare che sia indebitamente rinviata al futuro la rilevazione di una componente del reddito, ai fini impositivi il bene è considerato facente parte del patrimonio della società non al momento dell'effettivo passaggio di proprietà da un punto di vista civilistico (che si ha con il pagamento dell'ultima rata di prezzo), ma a quello, anteriore, della effettiva consegna (o spedizione) del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)