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Sez. 1, Sentenza n. 1003 del 28/03/1969 (Rv. 339456 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE GIUDIZIALI - ART 48 DEL TU N 1175 DEL 1931 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - SOCCOMBENZA DELLA PA - DISCIPLINA DELL'ART. 91 COD. PROC.CIV. - APPLICABILITA - MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339456-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE GIUDIZIALI - ART 48 DEL TU N 1175 DEL 1931 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - SOCCOMBENZA DELLA PA - DISCIPLINA DELL'ART. 91 COD. PROC.CIV. - APPLICABILITA - MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale del secondo comma dell'art 48 del tu 14 settembre 1931, n 1175, sulla finanza locale (pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n.38 del 25 aprile 1968), nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento di Tributi locali, non riscuotibili mediante ruoli, promosso dal contribuente senza che siano stati esperiti tutti i gravami amministrativi, si applicano, anche in caso di soccombenza dell'amministrazione, le comuni Disposizioni del codice di procedura civile che regolano la pronuncia sulle spese.*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)