Sez. U, Sentenza n. 736 del 19/01/2012 (Rv. 620475 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di ottemperanza - Decisione del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di un ufficio direttivo - Provvedimento del Consiglio di Stato con cui si dispone la nomina "ora per allora" di magistrato nel frattempo collocato in pensione - Impugnazione per motivi di giurisdizione - Ammissibilità - Mancata impugnazione - Giudicato - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
La decisione con la quale il Consiglio di Stato - in accoglimento di un ricorso presentato in sede di ottemperanza al giudicato di annullamento di una delibera del Consiglio superiore della magistratura di conferimento di un incarico direttivo di un ufficio giudiziario - abbia disposto che venga nominato "ora per allora" un candidato nel frattempo collocato in pensione, è impugnabile per motivi di giurisdizione. Tuttavia, qualora l'impugnazione non sia avvenuta, la relativa questione è da ritenere coperta dal giudicato, sicché non è più esaminabile nel corso del giudizio di cassazione promosso nei confronti della successiva decisione con la quale il Consiglio di Stato, nell'ambito della medesima procedura di ottemperanza, abbia annullato l'ulteriore provvedimento del Cons. Sup. Magistratura che aveva nominato per la seconda volta il candidato la cui nomina era stata in precedenza annullata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)