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Sez. 2, Sentenza n. 17870 del 24/11/2003 (Rv. 568407 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Relativi al conferimento della procura - Menzione espressa nel ricorso - Notifica mediante elenco ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Inserimento nel fascicolo della fase di merito - Sufficienza - Esclusione - Omissione della formalità - Conseguenze - Obbligo del giudice di esaminare i documenti irritualmente prodotti - Esclusione - Facoltà - Esclusione - Fattispecie in tema di revocazione di sentenze della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568407-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i documenti che dimostrano il regolare conferimento dello 'jus postulandì devono essere inseriti formalmente tra gli atti del giudizio, mediante la loro espressa indicazione nel contesto del ricorso ed il successivo deposito in cancelleria - ovvero, ai sensi dell'art. 372, secondo comma cod. proc. civ., provvedendo alla loro notificazione mediante elenco - trattandosi di formalità imprescindibili allo scopo di garantire alla controparte di avere cognizione dei titoli in base ai quali il ricorrente è legittimato ad agire, non essendo sufficiente che essi siano contenuti nel fascicolo di merito, pure depositato, e quindi detti documenti, in mancanza della loro rituale produzione, non sono suscettibili di esame da parte della Corte di cassazione. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha rigettato la domanda di revocazione di una sentenza della Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto da un avvocato, che cumulava la qualità di legale rappresentante della s.p.a. parte del giudizio, in mancanza di prova dell'atto deliberativo della società in forza del quale egli era legittimato ad agire nella duplice veste, di data posteriore alla sentenza impugnata, in quanto la copia autenticata di siffatto verbale, benché contenuta nel fascicolo di merito, non era stata ritualmente prodotta e, pertanto, dovendo ritenersi 'tamquam non esset', correttamente non era stata presa in considerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)