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Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 04/02/2002 (Rv. 552067 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Giudizio di appello svolto nei confronti di una società - Ricorso per cassazione proposto da società diversa - Difetto di prova della trasformazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Rilevabilità anche d'ufficio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552067-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte nel giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam", deducendo di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, anche nel caso in cui ricorrente sia una società che assuma derivare, per trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso. La prova di tale allegazione è consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e può essere fornita mediante menzione nel ricorso e deposito con il fascicolo di parte di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione, comportando il difetto di tali adempimenti formali l'inammissibilità del ricorso. Detta questione di ammissibilità, concernendo la regolare costituzione del rapporto processuale ed attenendo, pertanto, all'ordine pubblico, va rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, compresa la sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)