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Sez. 3, Sentenza n. 960 del 11/02/1980 (Rv. 404397 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DEL PROMISSARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404397-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DEL PROMISSARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Quando sia stato concluso un patto di opzione la responsabilita precontrattuale del promissario puo essere originata da quel suo comportamento che importi inequivocabilmente l'avvenuta deliberazione di accettare in seguito, con dichiarazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal contratto, la proposta alla quale e vincolato il promittente, qualora sia seguito dalla dichiarazione di non accettare o dalla mancata accettazione entro il termine stabilito dal contratto di opzione. (V 4448/76, mass n 383163; (V 1781/74, mass n 369965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)