Sez. 3, Sentenza n. 1780 del 17/06/1974 (Rv. 369965 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - TERMINE SEMESTRALE - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - TERMINE SEMESTRALE - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA.*
La norma dell'art 1957 cod civ - la quale dispone che il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate - e applicabile anche alla fideiussione solidale e pertanto il creditore puo agire direttamente contro il fideiussore solidale, ma tale Azione puo considerarsi validamente proseguibile soltanto se, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, essa venga proposta anche nei confronti del debitore principale. (nella specie, il creditore aveva agito nel termine di sei mesi nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore, ma la citazione nei confronti del debitore principale, rimasto contumace, era stata dichiarata nulla per inosservanza dei termini di comparizione). (Conf 1305'72, mass n 357830; 2121'70, mass n 348245; contra 886'74; (contra 2471'70, mass n 348747).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)