Sez. 5, Sentenza n. 14238 del 28/10/2000 (Rv. 541284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Condanna del giudice penale al pagamento di una provvisionale ex art. 489 cod.proc.pen. nel testo abrogato - Imposta di Registro - Applicabilità ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposte indirette, la condanna provvisionale fondata sull'art. 489 cod.proc.pen. nel testo previgente, al pari di quella ora disciplinata dagli artt. 539 e 540 cod.proc.pen., postula l'accertamento della sussistenza del diritto reclamato dalla parte lesa, rimanendo incerta (e rimessa ad un autonomo giudizio)unicamente la definitiva determinazione del "quantum" della pretesa: non può pertanto dubitarsi che siffatta statuizione del giudice penale si risolva nella delibazione della controversia promossa dalla parte civile per quanto concerne l'"an debeatur" con la contestuale condanna del debitore al pagamento di una provvisionale. Quindi la pronuncia rientra a pieno titolo nell'ambito degli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" assoggettati all'imposta di registro ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 19/10/1930 num. 1398 art. 489, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. B, Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 540
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)