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Sez. 5, Sentenza n. 11793 del 12/05/2008 (Rv. 603141 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Assegnazione di somme non contestate dalle parti nel giudizio civile - Imposta di registro - Applicabilità ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603141-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposte indirette, l'assegnazione di somme con contestate dalle parti nel giudizio civile ex art. 186 bis cod. proc. civ. - allo stesso modo della condanna provvisionale fondata sugli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. - postula l'accertamento della sussistenza del diritto reclamato dalla parte lesa, rimanendo incerta (e rimessa ad un autonomo giudizio) unicamente la definitiva determinazione del "quantum" della pretesa: non può pertanto dubitarsi che siffatta statuizione si risolva nella delibazione della controversia per quanto concerne l'"an debeatur" con la contestuale condanna del debitore al pagamento di una provvisionale. Quindi la pronuncia rientra a pieno titolo nell'ambito degli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" assoggettati all'imposta proporzionale di registro ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)