Sez. 3, Sentenza n. 2432 del 14/03/1988 (Rv. 458198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. - P.A. RAPPRESENTATA INNANZI ALLE PRETURE ED AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE, DA PROPRIO FUNZIONARIO - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI - PRESSO IL PREDETTO FUNZIONARIO - NECESSITÀ - PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. - P.A. RAPPRESENTATA INNANZI ALLE PRETURE ED AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE, DA PROPRIO FUNZIONARIO - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI - PRESSO IL PREDETTO FUNZIONARIO - NECESSITÀ - PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
Qualora una pubblica amministrazione si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 2 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, di farsi rappresentare, innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione, da un proprio funzionario, per tale riconosciuto, detto funzionario assume la qualità di rappresentante processuale dell'amministrazione stessa, unico legittimato a ricevere, per conto della parte rappresentata, le comunicazioni e le notificazioni degli Atti compiuti nel corso del processo, secondo le ordinarie norme processuali, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la norma speciale di cui all'art. 11 del R.d. citato, la quale disciplina le notificazioni e le comunicazioni all'Avvocatura dello stato nel caso normale in cui questa assuma direttamente la rappresentanza processuale dell'amministrazione interessata. (V 1560/84, mass n 433644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)