diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1560 del 06/03/1984 (Rv. 433644 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI DIFESA DA PARTE DI UN PROCURATORE LEGALE PRIVATO ANZICHÉ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO DETTO PROCURATORE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433644-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINI - NOTIFICAZIONE SENTENZA AI FINI DECORRENZA TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI DIFESA DA PARTE DI UN PROCURATORE LEGALE PRIVATO ANZICHÉ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO DETTO PROCURATORE - IDONEITÀ.*

Le Disposizioni speciali in tema di notifiche alle amministrazioni dello stato sono applicabili soltanto allorché l'amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello stato e non anche nella ipotesi in cui questa si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, delegando un procuratore legale privato ed eleggendo domicilio presso il medesimo; ne consegue che, in tale seconda ipotesi, la notifica della sentenza eseguita presso lo studio del procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello (artt. 170 e 285 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)