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Sez. 2, Sentenza n. 2000 del 18/02/1992 (Rv. 475804 - 01)

Esecuzione forzata - Precetto - Sottoscrizione | Della parte o di un procuratore "ad negotia" o di un legale iscritto in un altro distretto - Validità.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475804-01

Esecuzione forzata - Precetto - Sottoscrizione

L'atto di precetto, non contenendo alcuna domanda giudiziale, può essere validamente sottoscritto dalla parte o in sua vece da un procuratore "ad negotia" ovvero da qualsiasi legale, avvocato o procuratore, munito di mandato "ad litem" pur se iscritto negli albi professionali di un diverso distretto, non potendo trovare applicazione al riguardo le disposizioni sull'ordinamento professionale forense di cui al r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, le quali presuppongono lo svolgimento di un giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)