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Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007 (Rv. 601091 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Atto di precetto sottoscritto dal difensore dell'esecutante in base a procura conferitagli nel giudizio di cognizione - Validità - Condizione - Riferibilità della procura anche al processo esecutivo - Necessità - Fattispecie relativa a procura rilasciata in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e menzionante anche la fase di esecuzione.
Stato
decisa il 2007-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601091-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioé al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)