Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 29/11/1999 (Rv. 531670 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione dei fatti, da parte del giudice, diversa da quella auspicata dalla parte - Denunzia quale vizio di motivazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Perché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile allorché il ricorrente non lamenti che il giudice abbia omesso di valutare elementi a sè favorevoli (motivazione insufficiente), ovvero che abbia adottato una motivazione illogica, ma prospetti che gli elementi valutati dal giudice erano suscettibili di una diversa lettura, conforme alle proprie attese e deduzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)