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Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 13/06/1985 Cc. (dep. 09/07/1985) Rv. 170062 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - NORMA DI CUI ALLO ART. 63, TERZO COMMA COD. PEN. - MODIFICHE - EFFICACIA RETROATTIVA ED IMMEDIATA - FONDAMENTO - EFFETTI DELLA ISTANZA DI SCARCERAZIONE - PER DECORSO DEI TERMINI - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170062-01

REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - NORMA DI CUI ALLO ART. 63, TERZO COMMA COD. PEN. - MODIFICHE - EFFICACIA RETROATTIVA ED IMMEDIATA - FONDAMENTO - EFFETTI DELLA ISTANZA DI SCARCERAZIONE - PER DECORSO DEI TERMINI - APPLICABILITÀ.*

La modifica dell'art. 63, terzo comma cod. pen., prodotta dall'art. 5 della legge n. 400 del 1984, essendo più favorevole all'imputato, ha efficacia retroattiva ed immediata, non solo in virtù dei principi generali del diritto penale, ma anche perché si tratta di una modificazione che concerne una norma soltanto definitoria, contenuta in una legge non ancora entrata in vigore, ma esistente ed utilizzabile anche ai soli fini della interpretazione di altra norma contenuta in altra legge. Ne consegue che delle circostanze ad effetto speciale deve tenersi conto ai fini della accoglibilità o meno di una istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. (V mass n 168251; (V mass n 168182; (V mass n 166971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 3, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)