Sez. 1, Sentenza n. 55 del 09/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168182 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE DELLA PENA - COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE - EFFETTI SPECIALI - NOZIONE DI TALI CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984 N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI "VACATIO" DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE DELLA PENA - COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE - EFFETTI SPECIALI - NOZIONE DI TALI CIRCOSTANZE - RIFERIMENTO ALL'ART. 5 LEGGE 31 LUGLIO 1984 N. 400 - AMMISSIBILITÀ - TERMINE DI "VACATIO" DI TALE LEGGE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 255 cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 28 luglio 1984 n. 398, stabilisce che ai fini del computo della pena agli effetti della "presentazione spontanea e dei mandati" e della durata massima della custodia cautelare, non si tiene conto delle circostanze aggravanti fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato "e di quelle ad effetto speciale". La nozione di circostanze aggravanti "ad effetto speciale" può essere dedotta già dal sistema normativo penale, generale e speciale, preesistente alla nuova legge. Tale nozione va altresì integrata con la definizione datane dallo art. 5 della legge 31 luglio 1984 n. 400 ed il riferimento interpretativo a tale norma nel punto in cui contiene la definizione delle circostanze ad effetto speciale" non comporta alcuna "applicazione" della suddetta legge, il cui vigore è stato differito al 29 novembre 1984, bensì la sola utilizzazione ai fini della interpretazione di altra norma di immediata vigenza. (V mass n 166971; (Cass. Sez. I C.C. 7 marzo 1985 n. 645 ric. Bassano).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 1, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)