Sez. 5 - , Ordinanza n. 745 del 15/01/2019 (Rv. 652263 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni in materia tributaria - Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative, è legittimo il pagamento effettuato in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termine per la proposizione del ricorso, comprensivo del periodo di sospensione feriale, atteso che la "ratio" della detta disposizione è quella di riconoscere al contribuente la facoltà di scegliere se pagare ovvero contestare giudizialmente la pretesa fino all'ultimo giorno utile per presentare ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)