Sez. 2, Sentenza n. 948 del 19/05/1967 Ud. (dep. 20/12/1967) Rv. 106347 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - SUPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI - SOTTRAZIONE DELLE MERCI ESPOSTE, LIBERAMENTE APPRENDIBILI DAI CLIENTI - ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE - ESTREMI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - SUPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI - SOTTRAZIONE DELLE MERCI ESPOSTE, LIBERAMENTE APPRENDIBILI DAI CLIENTI - ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE - ESTREMI.*
Il furto nei grandi magazzini o nei supermercati, nei quali la merce e disposta in appositi scaffali a disposizione dei clienti, che possono servirsi liberamente, deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto attivo si impossessa della merce nascondendola sulla propria persona o in una borsa o in qualsiasi altro modo; l'occultamento, quindi, che e elemento necessario alla consumazione del reato, non puo considerarsi mezzo fraudolento ai sensi dell'art 625, n 2 cod pen. ne l'aggravante da tale norma prevista puo concretarsi nelle mendaci dichiarazioni rese dal colpevole circa il prelevamento della merce alle persone addette alla cassa e al controllo all'uscita del negozio, poiche esse intervenendo in momenti successivi alla consumazione del furto ed essendo percio estranee alla esecuzione del medesimo, devono considerarsi irrilevanti per la qualificazione giuridica del fatto. (Conf 105196, anno 1967, ed ivi citate; contra 102966, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)