Sez. 2, Sentenza n. 272 del 08/02/1967 Ud. (dep. 18/08/1967) Rv. 105196 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - MERCE ESPOSTA IN SUPERMERCATI - MANOVRA DI OCCULTAMENTO DELLA MERCE - MENDACI DICHIARAZIONI AI COMMESSI DOPO L'OCCULTAMENTO - MEZZO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - MERCE ESPOSTA IN SUPERMERCATI - MANOVRA DI OCCULTAMENTO DELLA MERCE - MENDACI DICHIARAZIONI AI COMMESSI DOPO L'OCCULTAMENTO - MEZZO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
Il furto di cose esistenti nei grandi magazzini o supermercati, ove la merce e esposta in appositi scaffali a disposizione dei clienti che possono liberamente servirsi, deve ritenersi consumato nel momento in cui il soggetto attivo si e impossessato della merce nascondendola sulla propria persona o in una borsa o in qualsiasi altro modo; onde l'occultamento, necessario alla consumazione del reato, non puo considerarsi mezzo fraudolento ai sensi dell'art 625 n 2 cod pen. l'aggravante prevista dalla stessa norma non puo d'altro canto concretarsi nelle mendaci dichiarazioni rese dal colpevole circa il prelevamento della merce alle persone addette alla cassa o alla vigilanza presso l'uscita del negozio, poiche tale comportamento, successivo alla consumazione del reato e quindi estraneo alla sua esecuzione, deve considerarsi irrilevante per la qualificazione giuridica del fatto. (Conf 100484, 101005, 101856, 102532, anno 1966; contra 102966, anno (1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)