Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 08/03/1983 (Rv. 426551 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE (RITUALITÀ) - OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO FIGLI MINORI - SENTENZE STRANIERE - GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - OBBLIGHI - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLA CITAZIONE E DELLA NOTIFICAZIONE RELATIVA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA LEGGE ITALIANA E NON DELLA LEGGE STRANIERA - NECESSITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - CONTUMACIA: RITUALITÀ - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE (RITUALITÀ) - OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO FIGLI MINORI - SENTENZE STRANIERE - GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - OBBLIGHI - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DELLA CITAZIONE E DELLA NOTIFICAZIONE RELATIVA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA LEGGE ITALIANA E NON DELLA LEGGE STRANIERA - NECESSITÀ.*
In tema di delibazione di sentenze straniere in materia di obblighi alimentari verso figli minori, il giudice della delibazione deve accertare, ai sensi dell'art. 2 n. 2 della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 (resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1960 n. 918), se la parte convenuta sia stata regolarmente citata secondo la legge del luogo di svolgimento del giudizio, nonché, ove il giudizio innanzi al giudice straniero si è svolto in contumacia, se lo stesso convenuto, malgrado la regolarità della notificazione introduttiva, non abbia avuto notizia del procedimento per sua colpa al fine di stabilire il rispetto sostanziale del principio del contraddittorio. Tale ulteriore accertamento va compiuto sulla base della legge italiana, dal momento che non si tratta di valutare la ritualità di un procedimento svoltosi davanti al giudice straniero, ma la sussistenza di un requisito di legittimità della pronunzia di delibazione. (V 2042/78, mass n 391401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 2, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)