Sez. 1, Sentenza n. 2042 del 29/04/1978 (Rv. 391401 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - SENTENZE IN MATERIA DI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - CONVENZIONE DELL'AJA DEL 15 APRILE 1958 - DEROGA ALLA DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ART 797 N 2 COD PROC CIV - SUSSISTENZA - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE STRANIERO - INAMMISSIBILITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - SENTENZE IN MATERIA DI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - CONVENZIONE DELL'AJA DEL 15 APRILE 1958 - DEROGA ALLA DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ART 797 N 2 COD PROC CIV - SUSSISTENZA - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA DEL TERMINE ASSEGNATO PER LA COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE STRANIERO - INAMMISSIBILITA.*
In tema di delibazione di sentenze straniere in materia di obblighi alimentari verso i figli minori, l'art 2 n 2 della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1960 n 918), fissa, come condizione per la declaratoria di efficacia, che la parte convenuta sia stata regolarmente citata o rappresentata secondo la legge del luogo, facendo salva la possibilita del giudice della delibazione di riesaminare nel merito le obbligazioni patrimoniali, ove ritenga che il soccombente contumace non abbia avuto, senza colpa, possibilita di conoscere l'esistenza del processo o di difendersi; tale norma, quindi, introduce una deroga alla disposizione di cui all'art 797 n 2 cod proc civ, e, pertanto, nei procedimenti soggetti alla sua applicazione, non consente valutazioni sulla congruita del termine assegnato per la comparizione davanti al giudice straniero.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 2, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)