Sez. 1, Sentenza n. 721 del 28/04/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180233 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - ESTREMI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITÀ DELL'AZIONE - ESTREMI.*
Perché un'Azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell'art. 49, primo capoverso, in relazione all'art. 56 cod. pen.; è necessario che la sua incapacità a produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria e tale risulti secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell'Azione. La idoneità degli Atti, valida per integrare la figura del delitto tentato, deve essere, invero, considerata sotto il profilo potenziale, dal punto di vista dell'attitudine causale a conseguire il risultato prestabilito, indipendentemente da ogni intervento che in concreto abbia impedito la realizzazione dell'evento. Per la configurabilità del reato impossibile, pertanto, l'inidoneità, in rapporto all'evento voluto, deve essere assoluta, con valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. (Conf mass n 169423; (Conf mass n 168909; (Conf mass n 168789).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)