diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 17758 del 27/09/1989 Ud. (dep. 22/12/1989) Rv. 182915 - 01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - AZIONE INIDONEA - NOZIONE - VALUTAZIONE OGGETTIVA ED EX ANTE - NECESSITÀ - RILEVANZA DELLA COLLATERALE AZIONE DI UN AGENTE PROVOCATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182915-01

REATO - REATO IMPOSSIBILE - AZIONE INIDONEA - NOZIONE - VALUTAZIONE OGGETTIVA ED EX ANTE - NECESSITÀ - RILEVANZA DELLA COLLATERALE AZIONE DI UN AGENTE PROVOCATORE - ESCLUSIONE.*

In tema di reato impossibile deve ritenersi Azione inidonea ai sensi dell'art. 49 cod. pen. soltanto quella che inerisce alla condotta del reo e non quella determinata da una causa esterna, come l'attività di un agente di polizia, in funzione di agente provocatore, che potrebbe addirittura assumere la qualifica di concorrente ove non fosse scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen.. l'inidoneità dell'Azione, inoltre, va valutata oggettivamente con giudizio ex ante, nel suo valore assoluto e non di relazione con la collaterale Azione del provocatore, e va quindi intesa come inefficacia ontologica e strutturale del mezzo intrapreso, indipendentemente dalle concause estrinseche che l'accompagnano. (V mass n 180233; (V mass n 179317; (V mass n 178663, ed ivi citate; (V mass n 175732; (V mass n 169423; (V mass n 177785, sull'agente provocatore ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 51 com. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)