Sez. L, Ordinanza n. 5208 del 08/03/2026 (Rv. 678342-02)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 - Nozione di atti di eversione dell'ordine democratico - Azioni di protesta contro l'azione politica di uno Stato - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
Gli atti di eversione dell'ordine democratico che consentono di accedere ai benefici economici in favore delle vittime del terrorismo di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 302 del 1990 (ratione temporis vigente), sono quelli connotati dalla finalità di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali, con la conseguenza che non vi rientrano quelle azioni, pur penalmente illecite, sorrette da finalità di mera protesta contro l'azione politica di uno Stato.
Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5, Decreto Legge 15/12/1979 num. 629 art. 1, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)