Sez. 5, Sentenza n. 2514 del 11/01/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163218 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATI DELLA STESSA CATEGORIA PUNITI CON PENA ETEROGENEA - ART. 81 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - PENA - DETERMINAZIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATI DELLA STESSA CATEGORIA PUNITI CON PENA ETEROGENEA - ART. 81 COD. PEN. - APPLICABILITÀ - PENA - DETERMINAZIONE.*
L'applicazione dell'art. 81 cod. pen. ai reati della stessa categoria (delitti o contravvenzioni) è legittima quando il reato più grave sia punito con pena unica e gli altri o l'altro con pena congiunta. In tal caso la sanzione sarà determinata con l'aumento della pena inflitta per il reato più grave e con l'aggiunta della pena di specie diversa prevista - insieme con l'altra - per la violazione più lieve. In ogni caso però le pene irrogate, ragguagliate e sommate tra loro, non devono superare il triplo della pena inflitta per il reato più grave. (Conf mass n 159726, Cass. S.U. 30 aprile 1983, ric. Piccione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)