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Sez. 3, Sentenza n. 14813 del 03/08/2004 (Rv. 576147 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Eccezione nuova in appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576147-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità l'eventuale inammissibilità della eccezione proposta per la prima volta in appello, in riferimento al nuovo testo dell'art. 345 cod.proc.civ. nuova formula, nel testo risultante dopo la novellazione contenuta nell'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n.353, qualora la questione non sia stata sollevata dal controricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)