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Sez. 1, Sentenza n. 12417 del 07/07/2004 (Rv. 574233 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Nuove eccezioni - Divieto - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574233-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Le nuove eccezioni, al pari delle nuove domande, non possono trovare ingresso in appello (art. 345 cod. proc. civ. novellato); se prospettate, la relativa preclusione è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta in sede di legittimità, in considerazione della natura pubblicistica del divieto, a meno che non si sia formato il giudicato sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)