Sez. 2 - , Sentenza n. 24834 del 17/08/2022 (Rv. 665561 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO | Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale - Litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio - Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO
La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.
Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)