Sez. 2, Ordinanza n. 10863 del 05/05/2010 (Rv. 612867 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Inammissibilità - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)