Sez. 1, Sentenza n. 10736 del 15/12/1994 (Rv. 489221 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Giudice delegato - Provvedimento che determina la quota del reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito - Determinazione - Criteri e limiti -.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Il giudice delegato, nella determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, a norma dell'art. 46 legge fall., non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve considerare, da un lato che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere ridotto alle esigenze puramente alimentari (a differenza di quanto previsto dal successivo art. 47), dovendo invece essere ragguagliato quantitativamente ad una misura che costituisca premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta; dall'altro, che detto mantenimento non può essere elevato al limite astratto del minimo tenore di vita socialmente adeguato, secondo il principio dell'art. 36 Cost., dovendosi considerare che nella condizione sociale del fallito esiste la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 47, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)