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Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 27/06/2002 (Rv. 555416 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Giudice delegato - Provvedimento che determina la quota di reddito disponibile per il fallito - Determinazione - Criteri e limiti.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555416-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 legge fall. (nel caso di specie, arretrati di pensione) e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti; tale valutazione, fondata su un prudente apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione, ovvero nelle ristrette ipotesi della motivazione mancante o apparente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)