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Sez. 2, Sentenza n. 11832 del 06/11/1991 (Rv. 474515 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Trasferimenti di fondo rustico dal proprietario concedente all' affittuario prelazionista e da quest'ultimo ad un terzo - Accordo fraudolento fra l'affittuario ed il terzo - Nullità dei trasferimenti - Condizioni - Precedenza dell'accordo rispetto al perfezionamento del primo trasferimento - Necessità.
Stato
decisa il 1991-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474515-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

La nullità dei trasferimenti di fondo rustico, dal proprietario-concedente all'affittuario prelazionista e poi da quest'ultimo ad un terzo, in relazione ad accordo fraudolento intervenuto fra detto affittuario e detto terzo, non esige che tale accordo preceda l'esercizio della prelazione, cioè la comunicazione dell'adesione del prelazionista alla proposta di alienazione del proprietario, essendo sufficiente che lo stesso sia anteriore al perfezionarsi del primo degli indicati trasferimenti (non necessariamente coincidente con il momento di esercizio della prelazione, in quanto l'effetto acquisitivo è subordinato al pagamento del prezzo nel prescritto termine).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)