Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005 (Rv. 584923 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Affittuario coltivatore diretto - Esercizio del diritto di prelazione e di riscatto - Presupposti - Requisito della coltivazione del fondo - Elementi di valutazione - Trasferimenti di fondo rustico dal proprietario concedente all'affittuario prelazionista e da quest'ultimo ad un terzo - Acquisto del prelazionista subordinato al verificarsi della condizione sospensiva dell'accoglimento della domanda di riscatto e del pagamento del prezzo - Accordo fraudolento intervenuto tra il prelazionista e il terzo - Criteri di valutazione da parte del giudice del merito - Individuazione - Esecuzione dell'accordo fraudolento - Mancanza - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il dato della coltivazione del fondo che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto alla prelazione con riferimento all'epoca in cui essa viene esercitata, deve sussistere non solo in termini di attualità ma anche di prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando, attraverso una preordinata combinazione negoziale, il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi, in tal caso, la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge. Al riguardo, allorquando l'acquisto del prelazionista sia rimasto subordinato al verificarsi della condizione sospensiva costituita dall'accoglimento, in sede giudiziaria, della domanda di riscatto e dal pagamento del prezzo, è da ritenersi corretta la valutazione del giudice del merito che, in funzione dell'accertamento di una frode alla legge, ravvisi come sufficiente la prova di un accordo fraudolento intervenuto tra il prelazionista ed il terzo anteriormente al perfezionamento del primo acquisto con il pagamento del prezzo, mentre non occorre che tale indagine si estenda, e positivamente si concluda, anche con riferimento al periodo anteriore all'esercizio della prelazione o del riscatto (poiché quest'ultima manifestazione di volontà può essere motivata non solo da un accordo già raggiunto in frode alla legge, ma pure dalla semplice intenzione del prelazionista di acquistare per scopi ben diversi da quelli costituenti la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione agraria). La suddetta nullità non è in alcun modo esclusa dalla circostanza che il prelazionista non abbia dato esecuzione all'accordo fraudolento.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)