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Sez. 1, Sentenza n. 229 del 27/01/1967 (Rv. 326001 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - RIPRODUZIONE PARZIALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326001-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - CONTRAFFAZIONE - RIPRODUZIONE PARZIALE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per la contraffazione del marchio mediante riproduzione parziale e sufficiente una riproduzione che ne investa gli elementi caratteristici che adempiono alla specifica funzione di identificazione del prodotto. Il relativo giudizio deve concretarsi in una comparazione unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento d'insieme che tenga conto delle espressioni grafiche adoperate e degli effetti fonetici ed acustici sul consumatore di normale diligenza ed avvedutezza. L'apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilita costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione congrua, logica ed esente da errori di diritto. (Cfr.406-65, 389-51).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1, Cod. Civ. art. 2569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)