Sez. L, Sentenza n. 23665 del 06/11/2014 (Rv. 633313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Inquadramento del lavoratore - Regolamento aziendale - Previsione per determinate mansioni di inquadramento superiore a quello derivante dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) - Diritto dell'interessato alla conseguente qualifica - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE
Qualora il regolamento aziendale preveda, per una determinata posizione di lavoro, adeguatamente definita nel suo contenuto, una qualifica superiore a quella che conseguirebbe all'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale ed aziendale sull'inquadramento del personale, l'assegnazione di un lavoratore a detta funzione, dal medesimo accettata, determina il diritto dell'interessato al riconoscimento della qualifica in questione, quale qualifica convenzionale di miglior favore. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto di una dipendente di banca all'inquadramento in un livello superiore, in applicazione della disposizione della contrattazione integrativa aziendale, che prevedeva un automatico avanzamento di livello dopo un periodo di ventiquattro mesi di assegnazione e di svolgimento del ruolo di operatore commerciale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Contr. Coll. 14/04/1997
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)